Art. 1.

      1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con il reddito del beneficiario nel caso in cui il reddito stesso sia inferiore a 2.500 euro mensili».
      2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.